Art. 7.
(Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

          «Il rilascio del nulla osta di cui al quarto comma è subordinato alla presentazione al questore del certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o

 

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di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere».